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Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall’art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l’aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall’1.1.2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall’entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l’incremento dell’aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.